Mercato & normativa

Sostenibilità · 4 giugno 2026 · 14 min di lettura

PPWR – il regolamento UE sugli imballaggi 2026 in sintesi

Il regolamento UE sugli imballaggi (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026. Obblighi, scadenze, stato attuale e conseguenze del regolamento sugli imballaggi 2026 per i produttori svizzeri – spiegato in modo compatto.

Materiale plastico riciclato nel ciclo dei materiali – immagine simbolica del regolamento UE sugli imballaggi PPWR

L'essenziale in breve

Il regolamento UE sugli imballaggi PPWR (UE 2025/40) si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026 e sostituisce la direttiva 94/62/CE. Richiede quote vincolanti di materiale riciclato, riciclabilità, etichettatura uniforme e quote di riutilizzo – e riguarda i produttori svizzeri non appena immettono imballaggi sul mercato nell'UE.

Con il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – in breve PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) – l’Unione europea ha creato il quadro giuridico finora più ampio per gli imballaggi. Sostituisce la precedente direttiva 94/62/CE. Per le imprese svizzere che forniscono l’UE diventa vincolante dal 12 agosto 2026. Questa sintesi riassume che cosa disciplina il PPWR, quali scadenze valgono e che cosa occorre fare ora.

Che cos’è il PPWR?

Il PPWR è il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’UE dal 12 agosto 2026. Comprende otto campi centrali:

  • Gli imballaggi in plastica devono contenere materiale riciclato.
  • Gli imballaggi devono essere riciclabili.
  • Gli imballaggi devono essere chiaramente etichettati.
  • Gli imballaggi devono essere ottimizzati quanto a materiale e volume.
  • Alcuni formati di imballaggi in plastica monouso vengono vietati.
  • Il riutilizzo va promosso e diventa in parte obbligatorio.
  • L’impiego di PFAS negli imballaggi viene limitato.
  • I produttori devono farsi carico dei costi del littering.

Per le imprese svizzere diventa rilevante ogni volta che degli imballaggi – da soli o come parte di un prodotto – vengono immessi sul mercato nell’UE.

Guida al PPWR per gli esportatori svizzeri – infografica di Semadeni AG

Il PPWR spiegato in 3 minuti

Chi desidera prima una panoramica rapida trova qui il filmato esplicativo compatto sul nuovo regolamento UE sugli imballaggi.

Guarda il filmato esplicativo sul PPWR in meno di 3 minuti

Filmato esplicativo: il PPWR in meno di 3 minuti · Semadeni AG

Perché un nuovo regolamento

La strada verso il PPWR è stata lunga. La Commissione europea aveva adottato già nel dicembre 2015 il suo primo piano d’azione per l’economia circolare e nel 2018 ha presentato una strategia per le materie plastiche. Nello stesso 2018 è seguita la direttiva sulla plastica monouso. Con il Green Deal europeo del 2019 e il nuovo piano d’azione per l’economia circolare del 2020, l’imballaggio è diventato un campo d’azione prioritario. Nel novembre 2022 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento; nell’aprile 2024 Parlamento e Consiglio si sono accordati sul testo finale. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il 22 gennaio 2025, entrata in vigore l’11 febbraio 2025.

Con la precedente direttiva 94/62/CE erano emerse tre debolezze strutturali. In primo luogo, gli Stati membri attuavano le prescrizioni in modo molto diverso – le quote di riciclaggio raggiunte e i requisiti di progettazione divergevano ampiamente. In secondo luogo, mancavano prescrizioni vincolanti di progettazione per la riciclabilità e la quota di materiale riciclato. In terzo luogo, la quantità di rifiuti di imballaggio pro capite continuava ad aumentare, in contrasto con gli obiettivi politici.

La scelta di un regolamento anziché di una direttiva ne è la conseguenza diretta. Un regolamento UE si applica senza atto di recepimento nazionale. Dal 12 agosto 2026 valgono in tutti i 27 Stati membri gli stessi requisiti – stessi obblighi, stesse basi di verifica, stessi quadri sanzionatori.

Che cosa disciplina il PPWR

Il regolamento (UE) 2025/40 fissa requisiti per la sostenibilità e l’etichettatura degli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita, comprese fabbricazione, uso e gestione dei rifiuti. Persegue tre obiettivi generali:

  • Evitare gli imballaggi superflui e promuovere riutilizzo, ricarica e riciclaggio.
  • Armonizzare le misure nazionali, per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza.
  • Contribuire all’economia circolare e alla neutralità climatica entro il 2050.

Il regolamento ordina gli obblighi relativi agli imballaggi lungo sette campi: sostanze pericolose, riciclabilità, quota di materiale riciclato, etichettatura, riutilizzo nonché riduzione dei rifiuti e responsabilità estesa del produttore. Le sezioni seguenti riassumono le prescrizioni più importanti.

Riciclabilità «su scala» entro il 2030

Dal 1° gennaio 2030 potranno essere immessi sul mercato soltanto imballaggi considerati riciclabili. La riciclabilità viene valutata in quattro classi di prestazione:

  • Livello A: almeno il 95 % riciclabile.
  • Livello B: almeno l’80 %.
  • Livello C: almeno il 70 %.
  • Non riciclabile: meno del 70 %.

Dal 1° gennaio 2038 è escluso anche il livello C – da quel momento potranno essere immessi sul mercato soltanto imballaggi dei livelli A e B. Dal 1° gennaio 2035 la riciclabilità dovrà inoltre essere dimostrata «su scala», cioè avvenire effettivamente su scala industriale e non soltanto in teoria, in laboratorio.

I criteri di valutazione concreti verranno stabiliti dalla Commissione UE mediante atti delegati entro il 1° gennaio 2028. La base sarà presumibilmente la serie EN 18120, che il CEN pubblica come serie di progetti da aprile 2026.

Quota di materiale riciclato dal 2030 e dal 2040

L’articolo 7 del regolamento prescrive per gli imballaggi in plastica quote minime vincolanti di materiale riciclato post-consumo. Le quote valgono in due tappe:

Tipo di imballaggiodal 1.1.2030dal 1.1.2040
Imballaggi in PET sensibili al contatto (escluse le bottiglie per bevande monouso)30 %50 %
Imballaggi sensibili al contatto in polimeri diversi dal PET (escluse le bottiglie per bevande monouso)10 %25 %
Bottiglie per bevande in plastica monouso30 %65 %
Altri imballaggi in plastica35 %65 %
Quote minime di materiale riciclato post-consumo per tipo di imballaggio (art. 7 PPWR)Fonte: regolamento (UE) 2025/40, articolo 7 paragrafi 1 e 2.

Sono esclusi gli imballaggi per alimenti per lattanti, merci pericolose, medicinali per uso umano, medicinali veterinari, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, nonché gli imballaggi compostabili. Sono altresì esclusi dalle quote di materiale riciclato gli imballaggi composti per oltre il 90 % di materiali diversi dalla plastica.

Il calcolo avviene ogni anno per tipo di imballaggio e per sito di produzione. La prova è parte della documentazione tecnica. Il regolamento richiede quindi non solo una diversa scelta dei materiali, ma anche dati anagrafici solidi e una documentazione tracciabile della catena di fornitura.

Resta aperta la questione decisiva: entro il 2030 ci sarà abbastanza materiale riciclato post-consumo di alta qualità, nella qualità richiesta? Per il PET la situazione dell’approvvigionamento è solida; per la maggior parte degli altri polimeri – soprattutto in qualità per il contatto alimentare – oggi non lo è. Disponibilità e livello dei prezzi del materiale riciclato saranno nei prossimi anni una strozzatura centrale per l’attuazione del PPWR.

Etichettatura e informazione

Il PPWR uniforma l’etichettatura degli imballaggi in tutta l’UE. Tre elementi sono centrali:

  • Simbolo armonizzato di composizione dei materiali: gli imballaggi devono informare, tramite un pittogramma uniforme, sulla loro composizione materiale e sul corretto smaltimento. La forma esatta viene stabilita da un atto di esecuzione della Commissione UE; l’applicazione è vincolante dal 12 agosto 2028.
  • Etichettatura digitale: tramite codici QR e supporti di dati devono diventare disponibili in forma leggibile dalla macchina informazioni ulteriori – per esempio sulla classe di riciclabilità, sulla quota di materiale riciclato o sui sistemi di riutilizzo.
  • Dichiarazione UE di conformità: dal 12 agosto 2026 ogni imballaggio immesso sul mercato deve essere corredato di una dichiarazione di conformità secondo il modello dell’allegato VIII del regolamento. La dichiarazione conferma il rispetto dei requisiti sostanziali (valori limite PFAS, sostanze pericolose, prescrizioni di progettazione) ed è parte della documentazione tecnica.

Per i produttori questo significa che artwork, sistemi di stampa e strutture dei dati anagrafici esistenti devono essere verificati e, in molti casi, adattati.

Riutilizzo, ricarica e reimpiego

L’articolo 29 fissa quote vincolanti di riutilizzo in diversi settori. I valori più importanti in sintesi:

ImballaggioCommercio transfrontalieroTrasporto fra imprese in un PaeseTrasporto fra siti nell’UE
Pallet40 %100 %100 %
Reggette e involucri40 %––
Cassette e vassoi in plastica40 %100 %100 %
Imballaggi per bevande (eccezioni p. es. per il latte)10 %––
Quote minime di imballaggi riutilizzabili per caso d'impiego (art. 29 PPWR)Fonte: regolamento (UE) 2025/40, articolo 29.

Chi già oggi impiega imballaggi riutilizzabili dovrà dimostrare, dal 12 agosto 2026, un sistema di riutilizzo funzionante – cioè raccolta, ricondizionamento e ritorno delle unità.

Nel febbraio 2026 la Commissione UE ha escluso i film per pallet e le pellicole estensibili dall’obbligo di riutilizzo al 100 % (art. 29 par. 2 e 3). Uno studio di fattibilità ha mostrato che per queste applicazioni una soluzione di riutilizzo completa non è attualmente realizzabile né tecnicamente né economicamente.

Restano inoltre esclusi dagli obiettivi di riutilizzo gli imballaggi di merci pericolose, i formati speciali per macchinari di grande volume, gli imballaggi flessibili a contatto diretto con alimenti e mangimi nonché i cartonaggi.

Riduzione dei rifiuti e responsabilità estesa del produttore

Il PPWR obbliga gli Stati membri a ridurre gradualmente la quantità di rifiuti di imballaggio prodotta pro capite: 5 % entro il 2030, 10 % entro il 2035, 15 % entro il 2040 – misurati ogni volta rispetto all’anno di riferimento 2018.

A livello di prodotto valgono dal 12 agosto 2026 due prescrizioni armonizzate: un obbligo di minimizzazione per ogni imballaggio (ridurre volume, peso e strati allo stretto necessario funzionale) e un volume vuoto massimo del 50 % per gli imballaggi di vendita e di spedizione.

Parallelamente il regolamento richiede una responsabilità estesa del produttore (EPR) armonizzata. Chi, in qualità di produttore ai sensi del PPWR, immette per la prima volta imballaggi o prodotti imballati sul mercato di uno Stato membro dell’UE deve registrarsi in tale Stato, versare un contributo EPR e partecipare a un sistema di raccolta, selezione e valorizzazione. L’ammontare dei contributi viene differenziato in misura crescente secondo la riciclabilità e la quota di materiale riciclato (eco-modulazione).

Che cosa vale e da quando – le scadenze

Il PPWR si dispiega per tappe. Le date più importanti in sintesi:

  • 11 febbraio 2025 – entrata in vigore del regolamento (20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 2025).
  • 12 agosto 2026 – valori limite PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti (art. 5), obblighi di informazione dei fornitori (art. 16), obbligo di verifica dei distributori (art. 19), obblighi EPR (art. 45). La dichiarazione di conformità da parte di chi immette sul mercato diventa vincolante.
  • 12 febbraio 2028 – obbligo relativo al volume vuoto per gli imballaggi di vendita (art. 24), imballaggi compostabili (art. 9).
  • 12 agosto 2028 – data più precoce per l’etichettatura armonizzata dei materiali e delle indicazioni di raccolta differenziata (oppure 24 mesi dopo l’adozione dell’atto di esecuzione).
  • 1° gennaio 2030 – riciclabilità (art. 6), inizio degli obblighi sulla quota di materiale riciclato (art. 7), inizio delle quote di riutilizzo (art. 29), minimizzazione degli imballaggi per il trasporto e l’e-commerce (art. 24), divieti di determinati formati (art. 25).
  • 1° gennaio 2035 – «recycled at scale»: il riciclaggio deve avvenire effettivamente su scala industriale.
  • 1° gennaio 2038 – riciclabilità: divieto di mercato anche per il livello C; restano ammessi soltanto A e B.
  • 1° gennaio 2040 – tappa 2 delle quote di materiale riciclato (art. 7 par. 2) e degli obiettivi di riutilizzo (art. 29).

Chi pianifica oggi formati di imballaggio dovrebbe mettere in conto tempi di preparazione di 12–24 mesi – per cambi di materiale, riqualificazione, test presso i consumatori e adattamenti dell’artwork. Le scadenze del 2028 e del 2030 sono più vicine di quanto sembri.

Chi è interessato

Il PPWR si rivolge a tutti gli operatori economici che immettono imballaggi sul mercato dell’UE o li mettono a disposizione. Fra questi:

  • Fornitori di imballaggi e di componenti di imballaggio.
  • Produttori di imballaggi.
  • Fabbricanti di imballaggi e di prodotti imballati.
  • Importatori che introducono nell’UE imballaggi da Paesi terzi.
  • Distribuzione e commercio, compreso il commercio online.
  • Titolari di marchi, sotto il cui nome o marchio un imballaggio arriva per la prima volta sul mercato.
  • Mandatari, che fungono da rappresentanza legale di imprese non UE.

Gli obblighi si distribuiscono in modo diverso lungo la catena del valore. I produttori ne portano il peso principale, in quanto soggetti che immettono sul mercato.

Per le imprese svizzere è decisivo quale ruolo assumono nel quadro del PPWR. Se sono considerate per esempio produttori ai sensi della responsabilità estesa del produttore, per adempiere ai propri obblighi devono designare un mandatario nell’UE.

Che cosa significa concretamente il PPWR per le imprese svizzere

Il regolamento non si applica direttamente in Svizzera – la Svizzera non è uno Stato membro dell’UE. Non appena però un imballaggio o un prodotto imballato viene messo a disposizione o immesso sul mercato dell’UE, gli obblighi del PPWR intervengono – indipendentemente dalla sede dell’impresa.

Concretamente il PPWR riguarda sei ambiti interni di una tipica impresa svizzera:

  • Sviluppo degli imballaggi: scelta dei materiali, struttura multistrato, procedimenti di stampa e modelli di progettazione devono essere impostati in funzione della riciclabilità.
  • Acquisti: i fornitori di semilavorati, materie prime e riciclati devono poter fornire le informazioni disponibili per la successiva dichiarazione di conformità, che spetta al produttore.
  • Regulatory: dichiarazione UE di conformità, registrazioni EPR per Paese, documentazione tecnica, prova PFAS. Responsabilità diverse a seconda del ruolo.
  • Dati anagrafici: codici materiale, quote di riciclato, masse dei componenti e classi di riciclabilità devono poter essere gestiti per tipo di imballaggio e per sito di produzione.
  • Logistica: etichettatura degli imballaggi riutilizzabili e organizzazione del loro ritorno.
  • Artwork e stampa: simboli armonizzati, integrazione di codici QR, adattamenti a sleeve, etichette e stampa diretta.

Sono interessato come impresa svizzera?

A nostro avviso quattro passi sono prioritari per le imprese che forniscono imballaggi o prodotti imballati nell’UE:

  1. Allestire un inventario degli imballaggi – un elenco completo di tutti i tipi di imballaggio interessati, con materiale, peso, struttura multistrato, procedimento di stampa e Paesi di fornitura.
  2. Chiarire la matrice dei ruoli – definire per ogni mercato chi immette sul mercato, chi effettua le registrazioni EPR e chi risponde della dichiarazione UE di conformità.
  3. Avviare il dialogo con i fornitori – chiarire con i propri fornitori di imballaggi le restrizioni sulle sostanze, la riciclabilità, i potenziali di materiale riciclato e le alternative di materiale.
  4. Istituire un monitoraggio delle scadenze – gli atti delegati e di esecuzione ancora pendenti verranno adottati in modo scaglionato entro il 2030; un sistema di tracciamento interno evita sorprese.

Semadeni accompagna da decenni le imprese svizzere come partner industriale per l’imballaggio – con un assortimento che già oggi è composto quasi esclusivamente da monomateriali e con una consulenza lungo tutti e sei gli ambiti sopra indicati.

Svizzera e UE – due velocità

La Svizzera non recepisce automaticamente il diritto UE in materia ambientale. Mentre nell’UE il PPWR si applica direttamente da agosto 2026, in Svizzera procede parallelamente l’introduzione di ordinanze derivanti dalla revisione parziale della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e una nuova versione dell’ordinanza sugli imballaggi (VerpV).

Importanti iniziative svizzere al di fuori della procedura legislativa segnano già oggi la realtà operativa: RecyPac come soluzione di settore su scala nazionale per la raccolta di plastica e cartoni per bevande, progetti pilota per contenitori riutilizzabili nella ristorazione e nel commercio al dettaglio, nonché la conversione dell’assortimento di singole imprese verso monomateriali riciclabili.

A nostro avviso la Svizzera non ha bisogno di un recepimento uno a uno del PPWR. Ciò di cui ha bisogno è un’economia circolare funzionante per gli imballaggi in plastica – con infrastruttura di raccolta svizzera, capacità di selezione svizzera e volume di trattamento svizzero, che rendano disponibile per l’industria svizzera materiale riciclato affidabile.

Le imprese svizzere che forniscono l’UE devono comunque allinearsi al PPWR. Chi lo fa per tempo guadagna due volte: l’accesso al mercato UE e un vantaggio sul mercato svizzero, quando le prescrizioni nazionali seguiranno.

Fonti

Stato: maggio 2026. Il regolamento è in vigore dall'11 febbraio 2025; l'applicazione inizia il 12 agosto 2026. La Commissione europea adotterà in modo scaglionato entro il 2030 atti delegati e di esecuzione per concretizzare gli obblighi.

Scadenze in sintesi

  1. 11 febbraio 2025

    Il PPWR entra in vigore

    Il regolamento (UE) 2025/40 entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – la maggior parte degli obblighi si applica però solo più tardi.

  2. 12 agosto 2026

    Si applicano gli obblighi centrali

    Valori limite PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti, dichiarazione UE di conformità per tipo di imballaggio e registrazione EPR nei mercati di fornitura.

  3. 1° gennaio 2030

    Quote di riciclato & riciclabilità

    Le quote minime di materiale riciclato e i livelli di riciclabilità A–C diventano obbligatori; gli imballaggi al di sotto del livello C non possono più essere immessi sul mercato.

  4. Dal 2038

    Il livello C è escluso

    Restano ammessi soltanto gli imballaggi dei livelli A e B (almeno l'80 % riciclabile).

  5. Dal 2040

    Quote di riciclato più elevate

    Le quote minime di materiale riciclato salgono al 50, 25, 65 e 65 % a seconda della categoria di imballaggio.

Domande frequenti

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Quando è entrato in vigore il PPWR?

Il regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 – 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 2025. La maggior parte degli obblighi si applica però solo dal 12 agosto 2026; ulteriori tappe seguono nel 2028, 2030, 2035, 2038 e 2040.

Che cos'è il regolamento (UE) 2025/40?

Il regolamento (UE) 2025/40 – in breve PPWR – è il nuovo regolamento UE sugli imballaggi. Sostituisce la precedente direttiva 94/62/CE e disciplina in modo vincolante, fra l'altro, i valori limite per determinate sostanze (fra cui i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti), la riciclabilità, le quote di materiale riciclato, l'etichettatura, le quote di riutilizzo e la responsabilità estesa del produttore.

Chi è interessato dal PPWR?

Tutti gli operatori economici che immettono sul mercato dell'UE imballaggi o prodotti imballati o li mettono a disposizione: produttori, fornitori, importatori, distributori, mandatari, distributori finali e titolari di marchi.

Il PPWR vale anche per le imprese svizzere?

Il regolamento non si applica direttamente in Svizzera. Interviene però ogni volta che un imballaggio o un prodotto imballato viene messo a disposizione o immesso sul mercato nell'UE – per esempio tramite una filiale nell'UE, l'esportazione diretta o il commercio online transfrontaliero.

Quali sono gli obblighi principali dal 12 agosto 2026?

Dal 12 agosto 2026 valgono fra l'altro: i valori limite PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti, la dichiarazione UE di conformità per tipo di imballaggio, gli obblighi di registrazione EPR nei mercati di fornitura nonché gli obblighi di informazione dei fornitori e gli obblighi di verifica dei distributori.

Quali quote di materiale riciclato prescrive il PPWR?

Dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi in plastica devono contenere quote minime di materiale riciclato post-consumo: 30 % per il PET sensibile al contatto (eccettuate le bottiglie per bevande monouso), 10 % per gli altri polimeri sensibili al contatto, 30 % per le bottiglie per bevande in plastica monouso e 35 % per gli altri imballaggi in plastica. Dal 2040 le quote salgono al 50, 25, 65 e 65 %.

Che cosa significano i livelli di riciclabilità A, B e C?

Dal 2030 gli imballaggi vengono valutati su tre livelli: livello A (almeno il 95 % riciclabile), livello B (almeno l'80 %) e livello C (almeno il 70 %). Gli imballaggi al di sotto del livello C non possono più essere immessi sul mercato dal 2030. Dal 2038 è escluso anche il livello C.

Qual è la differenza fra il PPWR e la precedente direttiva 94/62/CE?

Il PPWR è un regolamento e si applica direttamente in tutti gli Stati membri – la direttiva 94/62/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale, il che ha portato ad attuazioni molto diverse. Il PPWR uniforma a livello UE le prescrizioni di progettazione, l'etichettatura, le quote di materiale riciclato e le quote di riutilizzo.

Dove trovo il testo integrale del regolamento?

Il testo integrale del regolamento (UE) 2025/40 è consultabile su EUR-Lex: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40. La Commissione europea mette inoltre a disposizione informazioni esplicative e una FAQ.

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