Informazioni legali
Condizioni generali di contratto
Le CGC di Semadeni AG regolano offerte, forniture e prestazioni – testo integrale su richiesta.
Ambito di applicazione
Per tutte le offerte, forniture e prestazioni di Semadeni AG si applicano esclusivamente le Condizioni generali di contratto (CGC) di Semadeni AG. Con il conferimento di un ordine, la cliente o il cliente accetta le presenti CGC. Condizioni divergenti della clientela si applicano soltanto nella misura in cui siano state espressamente confermate per iscritto da Semadeni AG.
Testo integrale delle CGC
Di seguito le Condizioni generali di contratto complete di Semadeni AG nella versione di novembre 2025 (CH-3072 Ostermundigen). Fa fede il tenore delle presenti condizioni; la versione originale firmata vi viene trasmessa su richiesta. In caso di incertezze dovute alla traduzione, fa fede la versione tedesca (cifra 1.9).
Le versioni ufficiali nelle lingue che fanno fede sono disponibili per il download:
- CGC in tedesco (PDF, versione novembre 2025)
- CGC in francese (PDF, versione novembre 2025)
- CGC in inglese (PDF, versione novembre 2025)
1. Applicabilità / Definizione
1.1 Le condizioni seguenti sono vincolanti per ogni fornitura eseguita da Semadeni (di seguito «fornitore»). Con il conferimento di un ordine o di un incarico, il cliente (di seguito «committente») accetta le condizioni seguenti. Condizioni d’acquisto divergenti del committente vincolano il fornitore soltanto se questi le ha espressamente accettate.
1.2 Per produzioni speciali e in presenza di circostanze particolari possono trovare applicazione regole divergenti o complementari. In ogni caso, le regole divergenti sono valide soltanto se convenute per iscritto.
1.3 Il tipo e l’entità della fornitura risultano dalla conferma d’ordine scritta rilasciata dal fornitore. Gli accordi che si discostano dalla conferma d’ordine necessitano, per acquisire carattere vincolante, della conferma scritta del fornitore. Le disposizioni divergenti contenute nella conferma d’ordine prevalgono sulle presenti condizioni generali nonché sulle condizioni di consegna specifiche per paese a partire dalla cifra 18.
1.4 Le condizioni di consegna specifiche per paese a partire dalla cifra 18 prevalgono sulle disposizioni generali seguenti.
1.5 Tutte le condizioni di consegna delle presenti condizioni generali di contratto si basano sulla regolamentazione degli Incoterms 2010.
1.6 Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto fossero o divenissero inefficaci, le rimanenti disposizioni non ne sarebbero pregiudicate.
1.7 Gli articoli di produzione sono prodotti fabbricati individualmente, definiti da un numero d’articolo a 5 o 6 cifre, che inizia sempre con KB-4… oppure SP-4… oppure 4… .
1.8 Per articoli standard intendiamo tutti gli altri prodotti non definiti al punto 1.7, in particolare gli articoli del catalogo.
1.9 In caso di incertezze dovute alla traduzione, la versione tedesca delle condizioni generali di contratto prevale sulle altre lingue.
2. Prezzi
2.1 I prezzi indicati nel catalogo non sono vincolanti. I prezzi diventano vincolanti soltanto con la conferma d’ordine oppure con la fornitura della merce corredata di fattura del fornitore.
2.2 I prezzi si intendono franco fabbrica del fornitore (EXW luogo indicato) nella valuta menzionata sui documenti (CHF franchi svizzeri o EUR euro) e si intendono al netto di imballaggio, assicurazione di trasporto e altri tributi, oltre all’imposta sul valore aggiunto o sulla cifra d’affari nella rispettiva misura di legge vigente (con espressa riserva di riaddebiti in caso di modifiche delle prescrizioni fiscali o dell’orientamento dell’amministrazione delle finanze). Le condizioni specifiche per paese sono menzionate ai capitoli 18, 19 e 20.
2.3 Se, dopo il rilascio della conferma d’ordine da parte del fornitore, mutano i fattori di costo (materie prime, maggiorazioni sui tassi di cambio ecc.), possono essere effettuati adeguamenti dei prezzi.
2.4 Per modifiche richieste successivamente su utensili o pezzi stampati a iniezione e su altri prodotti fabbricati specificamente restano riservati adeguamenti dei prezzi.
2.5 In caso di ordini successivi, il fornitore non è vincolato ai prezzi di precedenti conferme d’ordine.
3. Condizioni di pagamento
3.1 Merce: tutte le fatture sono esigibili all’emissione della fattura e devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura, senza deduzioni, su uno dei conti bancari/postali indicati dal fornitore. È esclusa una compensazione con qualsiasi pretesa del committente nei confronti del fornitore (come da notifica di difetti). Non sono ammessi pagamenti a dipendenti o rappresentanti di commercio del fornitore, ad eccezione dei pagamenti in contanti alla reception della sede principale. Per l’incasso di pagamenti mediante assegno viene riscossa una tassa di CHF 10 / EUR 7, che può essere addebitata al prossimo ordine. Su base contrattuale possono essere adottate regole divergenti, purché stabilite per iscritto. In particolare possono essere richiesti anche pagamenti anticipati e/o acconti o altre garanzie.
3.2 Utensili: almeno il 50 % al ricevimento della conferma d’ordine, netto. Il saldo immediatamente dopo l’esito positivo della fornitura di campioni.
3.3 Ritardo di pagamento: in caso di ritardo di pagamento possono essere stabilite nuove condizioni di pagamento per tutti gli ordini aperti. A partire dal 2° sollecito viene calcolata una tassa forfettaria di CHF 15 / EUR 10 per sollecito. Inoltre, anche senza previo sollecito, al committente vengono addebitati interessi di mora dal momento in cui subentra la mora, nella misura del 5% dell’importo scoperto. Il fornitore ha inoltre il diritto di esigere dal committente il rimborso delle necessarie spese di incasso e di perseguimento legale, comprese le spese legali. È espressamente riservata la richiesta di risarcimento di ulteriori danni. In caso di mora del committente, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere la restituzione della merce già consegnata.
4. Consegna, termini di consegna e ritardo nella consegna
4.1 I termini di consegna per forniture di merce, utensili e campionature vengono fissati per iscritto nella conferma d’ordine e indicano la data di consegna prevista. Una data di consegna determinata è vincolante soltanto se, su richiesta del committente, viene espressamente confermata nella conferma d’ordine quale termine fisso. Il decorso dei termini di consegna inizia dopo il ricevimento di tutta la documentazione necessaria all’esecuzione dell’incarico o dell’ordine, di eventuali acconti e dell’approvvigionamento tempestivo di materiale e/o utensili. Con la comunicazione al committente della disponibilità alla spedizione, il termine di consegna si considera rispettato. In caso di superamento di un termine di consegna fisso convenuto, la mora subentra soltanto mediante speciale sollecito scritto del committente; è riservata la cifra 4.2 seguente. In caso di mora, il committente ha il diritto di recedere dal contratto solo dopo aver fissato un adeguato termine supplementare. Le pretese di risarcimento danni del committente sono in ogni caso escluse.
4.2 In caso di eventi imprevedibili, segnatamente quelli di forza maggiore nonché ritardi nell’approvvigionamento di merce, materiale e utensili, il fornitore ha il diritto di prolungare i termini di consegna per la durata degli effetti di tali eventi; è irrilevante che tali eventi si siano verificati all’interno o all’esterno della nostra azienda. Il committente non può pertanto avanzare pretese di risarcimento per mora o altri danni. In caso di prolungamento del termine di consegna di oltre 6 mesi, sia il fornitore sia il committente possono recedere dal contratto.
4.3 Se su utensili ordinati, pezzi stampati a iniezione o merci fabbricate o nobilitate su specifica del cliente vengono richieste modifiche o queste si rivelano necessarie, i termini di consegna devono essere ridefiniti. In tal caso, i termini di consegna convenuti in precedenza, in particolare anche le date di consegna fisse, divengono non vincolanti.
4.4 Se il committente è in arretrato con i propri obblighi nei confronti del fornitore derivanti da forniture correnti o precedenti, l’obbligo di fornitura e la vincolatività delle date di consegna sono sospesi per tutti gli ordini ancora aperti. Le condizioni di consegna vengono ridefinite dopo il ricevimento del pagamento. È esclusa una pretesa del committente al risarcimento dei danni.
4.5 Gli ordini su richiamo/contratti quadro vengono convenuti separatamente. È facoltà del fornitore approntare l’intera serie in una sola volta oppure soltanto parti di essa. I termini di consegna si basano sugli accordi presi, con applicazione dei punti da 4.1 a 4.4. Richieste di modifica tra le forniture parziali o l’adeguamento dei cicli di consegna possono comportare conseguenze in termini di costi.
4.6 Se le forniture parziali per ordini su richiamo/contratti quadro (v. cifra 4.5) non vengono richiamate entro il termine convenuto, il fornitore ha il diritto di fatturare la quantità non ancora ritirata e di esigerne l’accettazione entro 14 giorni. Se la quantità originariamente ordinata non viene richiamata entro il termine convenuto, il fornitore ha diritto di esigere proporzionalmente la restituzione delle agevolazioni concesse in ragione della quantità. Trascorso il termine di accettazione, la merce resta immagazzinata presso il fornitore a spese e rischio del committente per un massimo di 6 mesi. Trascorso tale periodo, il fornitore si riserva di smaltire la merce a spese del committente. Nel caso di articoli standard, un ordine su richiamo/contratto quadro non interamente richiamato può essere saldato dal committente; in tal caso il fornitore ha il diritto di esigere a posteriori gli eventuali sconti quantità concessi in anticipo.
4.7 Se non è espressamente convenuta per iscritto la «fornitura completa», il fornitore si riserva forniture parziali. In tal caso, i costi di trasporto e di imballaggio vengono conteggiati per ogni fornitura parziale.
5. Quantità minime / forniture in eccesso e in difetto
5.1 Per tutti gli articoli contrassegnati con un prezzo a quantità devono essere rispettate le quantità minime d’ordine; ciò vale in particolare per articoli monouso, articoli d’imballaggio nonché articoli con prezzo per 100/1000 pezzi.
5.2 Per gli articoli con prezzo a quantità, il fornitore si riserva una fornitura in eccesso o in difetto fino al 10% del quantitativo ordinato.
6. Rischio di spedizione e di trasporto / Trasferimento dei benefici e dei rischi
6.1 In assenza di espresso accordo scritto con il committente, la via e il tipo di spedizione vengono scelti a libera discrezione del fornitore. I benefici e i rischi passano al committente non appena la merce ordinata lascia lo stabilimento di fornitura. Le condizioni specifiche per paese sono menzionate ai capitoli 18, 19 e 20.
6.2 I benefici e i rischi passano al committente non appena la merce ordinata lascia lo stabilimento di fornitura.
6.3 Se l’accettazione o la spedizione vengono ritardate a causa del comportamento del committente, questi sopporta i benefici e i rischi dal momento della consegna o della disponibilità alla spedizione.
6.4 Su richiesta scritta del committente, la merce viene assicurata a suo carico contro danni da rottura, trasporto e incendio.
7. Ripresa della merce
7.1 Per merce ordinata erroneamente o in eccesso non sussiste in linea di principio alcun obbligo di ripresa. In casi eccezionali, la restituzione della merce può essere concordata con il fornitore, ma necessita in ogni caso della sua previa autorizzazione scritta.
7.2 Se il fornitore acconsente alla ripresa, ha il diritto di far valere un’indennità per spese (tassa di rimagazzinaggio) di CHF 30 / EUR 20.
7.3 La merce restituita deve essere esente da difetti. Il trasporto di ritorno viene organizzato dal fornitore con il proprio spedizioniere. I costi propri per il trasporto di ritorno vengono dedotti in sede di accredito. Vengono accreditati esclusivamente i prodotti; le spese di trasporto già fatturate per la spedizione al committente non vengono accreditate.
7.4 I prodotti procurati o fabbricati appositamente per il committente sono esclusi da qualsiasi ripresa.
8. Progetti e prototipi
8.1 I costi per i campioni e i prototipi realizzati dal fornitore su incarico del committente vengono conteggiati a consuntivo oppure a un prezzo stabilito nella conferma d’ordine, oppure compensati con l’ordine per i pezzi fabbricati.
8.2 Il fornitore si riserva il diritto di emettere una fattura per progetti e studi preliminari qualora non pervenga un ordine entro 6 mesi dalla loro presentazione.
8.3 Per sviluppi e progetti di ampia portata viene stipulato un contratto separato nel quale sono definiti gli indennizzi economici delle spese.
8.4 Progetti, studi preliminari, prototipi e campioni restano in ogni caso di proprietà del fornitore e non possono essere ceduti o resi accessibili a terzi senza il suo consenso scritto. Eventuali diritti di proprietà intellettuale su progetti, studi preliminari, prototipi e campioni spettano al fornitore.
9. Utensili
9.1 Gli utensili e i dispositivi necessari alla fabbricazione di prodotti realizzati su specifica del cliente sono in ogni caso di proprietà del fornitore; è riservata la cifra 9.9. Il committente non può esigere la consegna degli utensili, anche qualora abbia pagato una quota dei costi degli utensili o l’intero costo degli stessi.
9.2 Fatta salva la cifra 9.8, gli utensili vengono utilizzati esclusivamente per gli ordini del committente. Un impiego diverso presuppone un accordo particolare tra committente e fornitore.
9.3 La fabbricazione di nuovi utensili o le modifiche vengono avviate soltanto dopo il ricevimento dell’acconto convenuto (cfr. cifre 3.2 e 4.4).
9.4 Qualora il committente richieda modifiche durante l’esecuzione dell’ordine o successivamente, queste vengono fatturate a parte, con la fissazione di una nuova data di consegna (cfr. cifre 2.4 e 4.3).
9.5 Il fornitore conserva con cura gli utensili per eventuali riordini e ne cura la manutenzione per 5 anni a partire dall’ultima fornitura. Durante tale periodo gli utensili sono assicurati. Trascorsi 5 anni dall’ultima fornitura, decade ogni obbligo di conservazione, manutenzione e assicurazione. Tale termine può essere prolungato, con conseguenze in termini di costi, su richiesta scritta del committente.
9.6 Il fornitore e il committente si accordano sulla necessaria fabbricazione di utensili sostitutivi e sull’assunzione dei relativi costi. Qualora per un utensile sia stata assicurata per iscritto in anticipo una determinata quantità di produzione, la sostituzione dell’utensile avviene a spese del fornitore se la quantità di produzione assicurata non viene raggiunta.
9.7 In caso di sinistro (incendio/eventi naturali) occorre lasciare al fornitore tempo sufficiente per il ripristino. Le pretese di risarcimento danni del committente per forniture non possibili o per ritardi sono escluse.
9.8 Se il committente non paga forniture e prestazioni secondo quanto convenuto, il fornitore può utilizzare gli utensili per altri scopi.
9.9 Se, in via eccezionale, gli utensili sono di proprietà del committente, essi vengono contrassegnati come proprietà di terzi. I costi per la manutenzione ed eventuale assicurazione sono a carico del committente. Se il committente non adempie ai propri obblighi contrattuali, al fornitore spetta un diritto di ritenzione su tali utensili di terzi.
10. Componenti accessori
10.1 Se il committente fornisce componenti accessori da inserire a pressione, sovrastampare, montare, stampare ecc., deve mettere a disposizione del fornitore una maggiorazione di quantità adeguata, pari ad almeno il 5 %.
10.2 I componenti accessori non consegnati tempestivamente svincolano il fornitore dal rispetto del termine di consegna precedentemente convenuto.
10.3 Il committente è responsabile della qualità dei componenti accessori consegnati. In caso di qualità inadeguata o scadente dei componenti accessori, il fornitore non assume alcuna garanzia né per eventuali ritardi di consegna e costi conseguenti che ne derivassero, né per la funzionalità del prodotto finale. Il maggior onere che ne deriva al fornitore a causa della qualità inadeguata o scadente dei componenti accessori deve essere integralmente indennizzato dal committente.
11. Campionatura / Forniture di campioni
11.1 Per la precisione dimensionale e la conformità con le specifiche stabilite per iscritto sono determinanti esclusivamente i campioni di riferimento approvati per iscritto dal committente, fabbricati con l’utensile a ciò destinato. Solo questi sono vincolanti per la serie riguardo al rispetto di dimensioni, esecuzione, qualità e colore.
11.2 Con la conferma scritta il committente autorizza la serie.
11.3 In caso di forniture di campioni di articoli standard, il fornitore si riserva di conteggiare i costi per la merce e il trasporto.
12. Modifiche dei prodotti
Restano riservate in ogni momento modifiche di modello, dimensione e costruzione dei prodotti standard. Scostamenti o variazioni di colore in articoli non codificati per colore, in particolare contenitori, secchi e vasche, sono riservati in ogni momento.
13. Garanzia / Responsabilità
13.1 Il fornitore risponde, secondo le disposizioni seguenti, dell’esecuzione accurata dell’ordine, essendo determinanti per la qualità e l’esecuzione della merce fornita le cifre 11 e 12 ovvero le specifiche espressamente convenute per iscritto.
13.2 Tutte le indicazioni, denominazioni, informazioni, dati, tabelle e disegni contenuti nel catalogo (anche e in particolare nella parte tecnica) nonché in altre comunicazioni del fornitore si basano su indicazioni e documenti dei produttori, dei fornitori di materie prime, dei partner commerciali del fornitore o sulla sua pluriennale esperienza. Essi si intendono espressamente come meri suggerimenti o raccomandazioni (descrizione generale delle prestazioni) e non devono essere interpretati come garanzia di qualità o assicurazione di determinate proprietà da parte del fornitore. Tali indicazioni non dispensano il committente o l’utilizzatore dei prodotti acquistati dal fornitore dall’eseguire, per il rispettivo scopo d’impiego, le opportune verifiche in proprio e dal rispettare i requisiti di legge nel paese di destinazione. Per le affermazioni contenute nella documentazione e in altre comunicazioni è esclusa qualsiasi responsabilità.
13.3 Se i pezzi vengono fabbricati secondo bozze o disegni del committente o del fornitore, la garanzia si limita all’esecuzione conforme alla documentazione convenuta per iscritto ovvero al campione di riferimento approvato dal committente, ma non alla funzionalità e all’idoneità dei pezzi per l’impiego previsto dal committente.
13.4 Se il committente desidera consulenza o proposte nella scelta di materiali o prodotti idonei, il fornitore fornisce le relative prestazioni secondo scienza e coscienza, sullo sfondo del rispettivo stato della tecnica. Il fornitore esclude tuttavia qualsiasi responsabilità per tali prestazioni di consulenza, fatta salva un’espressa assicurazione scritta riguardo alla qualità, alle proprietà del materiale e/o all’idoneità per lo scopo indicato. Spetta al committente rendere noto al fornitore l’impiego dei prodotti e dei materiali in questione e assicurarsi delle possibilità di impiego e dell’idoneità del materiale proposto. In caso di impiego di prodotti per uno scopo non idoneo secondo le proprietà del materiale, la responsabilità è assunta unicamente dal committente; eventuali pretese di risarcimento danni nei confronti del fornitore sono escluse. Ciò vale in particolare anche per prodotti destinati a scopi medici o all’impiego con alimenti.
13.5 La resistenza chimica e meccanica del materiale impiegato risulta dalle liste di resistenza e dalla documentazione dei fornitori del fornitore. Tali indicazioni hanno carattere meramente informativo. Le proprietà del materiale possono variare nelle concrete condizioni d’impiego. Per eventuali danni conseguenti risultanti da una carente resistenza chimica o meccanica del materiale impiegato è esclusa qualsiasi responsabilità del fornitore.
13.6 Nel caso di prodotti fabbricati su specifica del cliente, la responsabilità della corretta configurazione costruttiva dei manufatti nonché della loro idoneità pratica, materiali inclusi, è assunta unicamente dal committente; anche qualora egli sia stato consigliato dal fornitore in fase di sviluppo.
13.7 Il committente si impegna a manlevare il fornitore, in un’eventuale controversia legale, da pretese di terzi e dai relativi costi, e a intervenire in una controversia su richiesta del fornitore.
14. Responsabilità per vizi materiali
14.1 Vale il termine di garanzia legale. I reclami per vizi devono essere comunicati per iscritto al fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine, la merce si considera approvata. Tale termine di reclamo può essere prolungato per controlli qualitativi previo accordo scritto.
14.2 Le rilavorazioni eseguite sui pezzi forniti senza il consenso del fornitore, nonché il trattamento o l’immagazzinamento inappropriati, comportano la perdita di ogni pretesa di garanzia nei confronti del fornitore.
14.3 L’approvazione dei campioni di riferimento secondo la cifra 11 da parte del committente esclude un successivo reclamo per vizi, purché i pezzi forniti corrispondano ai campioni approvati.
14.4 Se il reclamo per vizi risulta fondato, il fornitore presta gratuitamente sostituzione mediante riparazione o nuova fornitura, oppure accredita l’importo della fattura o il minor valore. Sono escluse ulteriori pretese del committente, in particolare per mancato guadagno o per qualsiasi tipo di danno conseguente. Il reclamo per vizi è fondato se la merce interessata risulta comprovatamente difettosa o inutilizzabile a causa di materiale scadente o esecuzione carente, ovvero non presenta manifestamente le proprietà espressamente assicurate e convenute per iscritto. Se il reclamo per vizi risulta infondato, il fornitore ha il diritto di addebitare al committente i costi sostenuti.
14.5 Le merci sostituite o rimborsate divengono proprietà del fornitore e devono essergli restituite, su richiesta, a sue spese.
14.6 Il fornitore non risponde in linea di principio dei danni da trasporto. I danni da trasporto devono essere immediatamente notificati al vettore.
15. Diritti di protezione
Se i pezzi vengono fabbricati secondo idee, proposte, campioni, disegni o modelli del committente, questi garantisce che ciò non violi diritti di protezione di terzi. Il committente manleva il fornitore, in un’eventuale controversia legale, da tutte le pretese di terzi e dai relativi costi, e interviene in una controversia su richiesta del fornitore.
16. Protezione dei dati
Il fornitore si impegna a trattare con cura i dati della clientela e a rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati. Nell’ambito del trattamento di dati aziendali/personali necessari alla conclusione o all’esecuzione di un contratto, il fornitore può scambiare o trasmettere dati con autorità nonché con imprese incaricate del recupero crediti o dell’informazione creditizia, qualora ciò serva alla verifica della solvibilità o alla rivendicazione di crediti.
17. Luogo di adempimento / Foro competente / Diritto applicabile
Il luogo di adempimento e il foro competente esclusivo per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto giuridico tra committente e fornitore è la sede di Semadeni: Ostermundigen/Berna. Il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero (con esclusione della Convenzione sulla vendita internazionale di merci, CISG).
18. Ulteriori disposizioni legali
In caso di rivendita di prodotti Semadeni devono essere osservate le disposizioni dello U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dello U.K. Bribery Act e altre leggi locali applicabili in materia di corruzione, concussione, riciclaggio di denaro ecc. Inoltre, i prodotti Semadeni non possono essere esportati, né direttamente né indirettamente, verso Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan o Siria, né forniti a persone e organizzazioni coinvolte nello sviluppo illecito di armi ABC o in attività terroristiche. Vanno inoltre osservate le restrizioni all’esportazione della Svizzera, degli USA e dell’UE.
Complementi specifici per paese
19. Forniture in Svizzera e nel Liechtenstein
19.1 Consegna
La consegna di articoli standard del catalogo avviene franco fabbrica Ostermundigen, non assicurata e non imballata (EXW Ostermundigen). A partire da CHF 500 di valore netto della merce per ordine e destinazione, la consegna di prodotti standard avviene franco domicilio (CPT luogo di consegna Svizzera), imballata.
19.2 Trasporto, imballaggio e lavorazione
19.2.1 Per ordini di articoli standard del catalogo con valore netto della merce inferiore a CHF 500, il fornitore calcola il seguente forfait per spese postali, di trasporto, di spedizione, di imballaggio e di lavorazione: CHF 14.90.
19.2.2 Le forniture di articoli di produzione vengono consegnate EXW Ostermundigen indipendentemente dal valore dell’ordine. Le spese postali, di trasporto, di spedizione, di imballaggio e di lavorazione vengono addebitate al committente al costo.
19.3 Supplemento per piccole fatture
Se il valore netto della merce di un ordine è inferiore a CHF 50, viene calcolato un supplemento per piccole fatture di CHF 10.
20. Forniture verso la Germania e l’Austria
20.1 Consegna
La consegna di articoli standard del catalogo avviene dal magazzino centrale svizzero DDP, sdoganata e tassata. Per piccoli ordini con valore netto della merce inferiore a EUR 750, il fornitore calcola il seguente forfait di lavorazione:
- EUR 20 per valore della merce inferiore a EUR 50
- EUR 10 per valore della merce da EUR 50 a EUR 149.99
- EUR 20 per valore della merce da EUR 150 a EUR 499.99
- EUR 25 per valore della merce da EUR 500 a EUR 749.99
Le forniture di articoli di produzione avvengono indipendentemente dal valore dell’ordine, secondo la conferma d’ordine.
21. Forniture negli altri paesi dell’UE (paesi dell’UE senza Germania / Austria)
21.1 Importo minimo d’ordine
L’importo minimo d’ordine ammonta a EUR 350; gli ordini inferiori a tale valore possono non essere accettati.
21.2 Consegna
La consegna avviene secondo accordo individuale.
21.3 Condizioni di pagamento
Le forniture avvengono contro pagamento anticipato. In caso di condizioni di pagamento divergenti, in caso di ritardo di pagamento vengono calcolate spese di sollecito di EUR 10 per ogni sollecito nonché, senza previo sollecito e a partire dalla scadenza, interessi di mora nella misura usuale.
21.4 Documenti
I costi per certificati di origine o legalizzazioni di documenti di esportazione vengono fatturati separatamente. Il committente deve accertarsi autonomamente se i prodotti siano conformi a eventuali disposizioni di legge per l’importazione o l’impiego nel paese di destinazione. Il fornitore non può esserne ritenuto responsabile.
22. Forniture in paesi extra UE (senza la Svizzera)
Le regole per le forniture di esportazione in paesi extra UE vengono stabilite secondo accordo individuale.
Domande sulle CGC
Per qualsiasi domanda sulle nostre condizioni generali potete contattarci all’indirizzo info@semadeni.com o telefonicamente al numero +41 31 930 18 18.