Mercato & normativa

23 maggio 2023 · 11 min di lettura

Un nuovo regolamento europeo sugli imballaggi in vista

Dal piano d'azione UE per l'economia circolare alla proposta di regolamento PPWR: che cosa prevedeva il progetto e quali domande sollevava.

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Che cosa conteneva il progetto di regolamento europeo sugli imballaggi?

L'articolo descrive la proposta della Commissione del 2022 divenuta poi il PPWR. Documenta lo stato del dibattito prima dell'adozione. Per il diritto in vigore fa fede l'articolo di sintesi sul PPWR (UE 2025/40).

Retrospettiva: l’economia circolare come motore

Già nel dicembre 2015 la Commissione europea approvava il primo piano d’azione dell’UE per l’economia circolare. Il piano conteneva anche misure per riutilizzare o riciclare «flussi di rifiuti importanti» come i «rifiuti urbani e di imballaggio»[1]. Il piano portò alla modifica della direttiva 94/62/CE, che disciplina gli imballaggi. La direttiva di modifica (UE) 2018/852 introdusse anche obiettivi vincolanti di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio: per le plastiche, per esempio, il 50 % entro fine 2025 e il 55 % entro fine 2030.

Nel programma di lavoro della Commissione per il 2018 si chiede per la prima volta che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030[2].

Il 16 gennaio 2018 l’allora Commissario UE (oggi vicepresidente) presentava infine la Strategia europea per la plastica nell’economia circolare, il cui punto centrale è anch’esso la riciclabilità degli imballaggi in plastica[3].

Questa richiesta viene ribadita nel Green Deal della Commissione, che annuncia inoltre misure contro le plastiche monouso[4]. Conseguenza diretta è la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, meglio nota come «direttiva SUP». La direttiva contiene anche il divieto di alcuni prodotti. Nella parte B dell’allegato sono elencate nuove categorie, per esempio posate, piatti, cannucce, bastoncini mescolatori e diversi articoli in polistirene espanso (EPS).

La strategia dell’UE sulla plastica viene confermata nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare del marzo 2020[5].

In attuazione della strategia, del Green Deal e del nuovo piano d’azione, il 30 novembre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva vigente, nota con la sigla «PPWR» (Packaging and Packaging Waste Regulation)[6].

Al momento il PPWR non è ancora in vigore: la trattazione nelle commissioni competenti del Parlamento europeo e nel Consiglio dell’Unione europea è in corso. L’entrata in vigore è però attesa ancora durante la legislatura in corso, che termina nel maggio 2024.

Il nuovo PPWR: che cosa contiene

Tutti gli imballaggi in plastica devono essere riciclabili entro il 2030

Entro il 2030 tutti gli imballaggi devono essere riciclabili, e non solo in teoria: deve esistere una riciclabilità «at scale». Secondo le intenzioni della Commissione, il 75 % dei cittadini dell’UE deve avere accesso a un sistema di riciclaggio. L’attuazione sarà però molto difficile, perché nei pochi anni fino al 2030 sarà arduo costruire l’infrastruttura necessaria.

Quota di riciclato prescritta

Per gli imballaggi in plastica sono prescritte quote di riciclato in due fasi, dal 2030 e dal 2040, anche per gli imballaggi «contact sensitive», per esempio quelli alimentari:

Tipo di imballaggiodal 2030dal 2040
Imballaggi «contact sensitive» con PET come componente principale30 %
Imballaggi «contact sensitive»* in altri polimeri, escluse le bottiglie monouso per bevande10 %
Imballaggi «contact sensitive» in plastica, escluse le bottiglie monouso per bevande50 %
Bottiglie monouso per bevande30 %65 %
Tutti gli altri imballaggi35 %65 %

*Sono esclusi gli imballaggi primari di medicinali per uso umano e veterinario, dispositivi medici e diagnostici in vitro, nonché gli imballaggi secondari di medicinali quando necessari a preservarne la qualità. Sono parimenti esclusi gli imballaggi compostabili.

La domanda è: entro quella data ci saranno riciclati idonei in quantità sufficiente? Occorre che i sistemi di raccolta siano consolidati e che l’infrastruttura di trattamento esista. È molto dubbio. La Commissione si lascia comunque una porta aperta per rivedere queste prescrizioni in determinate circostanze.

Incomprensibile invece che tali prescrizioni valgano solo per le plastiche e non per altri materiali: è discriminatorio.

Tassi di riciclaggio prescritti

Come già in base al diritto vigente, entro fine 2030 per gli imballaggi in plastica è richiesto un tasso di riciclaggio del 55 %. La misurazione non riguarda più la quantità conferita al riciclaggio, bensì quella immessa nell’estrusore.

Il raggiungimento di questi obiettivi dipende in misura determinante dalla capacità di ridurre la complessità del sistema. Per le bottiglie per bevande in PET raggiungiamo già oggi tassi dell’81,2 % (bottiglia-a-bottiglia) grazie alla raccolta separata e alla bassa complessità del materiale[7].

Incomprensibile anche che non siano previste eccezioni per gli imballaggi critici, per esempio per il trasporto di merci pericolose.

Quote di refill e riutilizzo

Il PPWR prevede per determinati imballaggi quote di ricarica e riutilizzo. Anche i criteri che definiscono quando un imballaggio è riutilizzabile sono fissati in otto punti. Non basta progettare un imballaggio riutilizzabile: nella pratica deve esistere anche un sistema che lo riprenda e lo ricondizioni (per esempio lo lavi):

Tipo di imballaggiodal 2030dal 2040
Bevande da asporto20 %80 %
Cibo da asporto10 %40 %
Alcolici (esclusi i vini)10 %25 %
Vino (escluso lo spumante)5 %15 %
Bevande analcoliche (escluso il latte)10 %25 %
Imballaggi da trasporto (pallet, casse ecc.)30 %90 %
Imballaggi da trasporto e-commerce non alimentare10 %50 %
Imballaggi secondari, film e nastri10 %30 %
Imballaggi secondari (esclusi i cartoni)10 %25 %

Queste le prescrizioni. Come valutarle? In linea di principio il riutilizzo va impiegato quando l’impatto ambientale risulta inferiore a quello dei prodotti monouso in un ciclo di riciclaggio. È il caso di molte applicazioni, ma non in generale. Molto dipende da come sono configurate le vie di trasporto (distanze, mezzi) e da quante e quali risorse richiede il processo di pulizia. Una risposta solida può venire solo da metodi scientifici come un Life Cycle Assessment secondo la norma ISO 14040.

Molti obblighi di etichettatura e informazione

Il PPWR stabilisce come dovranno essere etichettati in futuro gli imballaggi. Tre anni e mezzo dopo l’entrata in vigore del regolamento essi dovranno recare un’etichetta che informi sulla composizione del materiale.

Va generato meno rifiuto

Il PPWR prescrive infine agli Stati membri di produrre entro il 2040 il 15 % in meno di rifiuti di imballaggio pro capite.

Ulteriori disposizioni

Il PPWR contiene ulteriori disposizioni. Qui trovate una sintesi.

Un simile corpo normativo è attuabile?

È molto dubbio, vista la massa di imballaggi movimentati ogni giorno in Europa. Già nell’attuazione della direttiva sulle plastiche monouso – entrata in vigore il 3 luglio 2019 – molti Paesi sono lungi dall’essere in linea. Il 29 settembre 2022 la Commissione europea ha avviato procedure legali contro 11 Paesi che non l’hanno recepita in modo conforme[8].

Serve un regolamento simile anche in Svizzera?

Ciò di cui la Svizzera ha bisogno è un’economia circolare funzionante per gli imballaggi in plastica. Con un tasso di riciclaggio inferiore al 10 % riferito a tutti i rifiuti plastici siamo lontani da un’economia circolare[9].

Si comincia dalla certezza del diritto su come trattare i rifiuti urbani, dove si trova la gran parte degli imballaggi in plastica. Attualmente i rifiuti urbani sottostanno, secondo l’articolo 31b capoverso 1, a un monopolio statale in capo ai Cantoni. Troppo spesso gli imballaggi in plastica finiscono nella valorizzazione termica negli impianti d’incenerimento. I flussi di materiali vanno invece indirizzati verso un sistema di riutilizzo o di riciclaggio. La revisione in corso della legge sulla protezione dell’ambiente offre in tal senso una grande occasione.

È importante che le organizzazioni private di categoria possano unirsi in un sistema con obiettivi ambiziosi. Un progetto simile è ai nastri di partenza con la «Sammlung 2025» sotto la guida di Swiss Recycling[10].

Allora in Svizzera non servirà una regolamentazione così estesa come nell’UE. La condizione è però che l’industria agisca in modo deciso, rapido ed efficace.

Fonti

  • [1] Commissione europea, COM(2015)614, Bruxelles, 2.12.2015
  • [2] Commissione europea, COM(2017)650, Bruxelles, 24.10.2017
  • [3] Commissione europea, COM(2018)28, Bruxelles, 16.1.2018
  • [4] Commissione europea, COM(2019)640, Bruxelles, 11.12.2019
  • [5] Commissione europea, COM(2020)98, Bruxelles, 11.3.2020
  • [6] Commissione europea, COM(2022)677, Bruxelles, 30.11.2022
  • [7] Ufficio federale dell'ambiente UFAM, Calcolo del tasso di valorizzazione delle bottiglie in PET, Berna, 5.3.2023
  • [8] Commissione europea, Circular Economy: Commission takes action to reduce waste from single use plastics, Bruxelles, 29.9.2022
  • [9] Consiglio federale, Materie plastiche nell'ambiente, Berna, 23.9.2022
  • [10] www.circular-economy.swiss/sammlung-2025/

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